Il condominio può vietare al portiere le ferie in agosto

Il nostro portiere non si aspetterebbe mai che l’amministratore del condominio gli neghi la possibilità di fruire del periodo di ferie dal 13 al 25 agosto di quell’anno. Il diritto alle ferie annuali è sancito dall’articolo 36 della Costituzione italiana e il lavoratore non può rinunziarvi. Ma la Costituzione non dice quando questo periodo di riposo debba essere fruito; interviene in questo caso il Ccnl di settore che, all’articolo 82, afferma che le ferie non possono essere godute nei periodi dal 1°luglio al 31 agosto e dal 20 dicembre al 10 gennaio. Proprio questo articolo — scrive Il Sole 24 Ore — è stato citato nella sentenza del Tribunale civile di Roma Sezione II lavoro, dell’11 luglio 2012, che aveva dato ragione all’amministratore. D’altronde è nel periodo estivo che gli edifici necessitano di un maggior controllo, considerando che le persone partono per le vacanze e molti condomini si svuotano. Fa eccezione la provincia di Milano, dove il contratto integrativo modifica in senso più favorevole per il lavoratore quanto prescritto dal contratto nazionale, dando la possibilità al portiere di godere di un periodo di ferie di due settimane tra il 15 giugno e il 15 settembre.

 PORTIERCASSA RIMBORSA LA MALATTIA DEL PORTIERE E OFFRE

  • Rimborso Spese Mediche
  • Contributo per Coniuge e/o Figlio diversamente abile
  • Contributo Iscrizione1° Anno Università
  • Contributo Conseguimento Diploma Scuola Media Superiore
  • Contributo decesso del portiere
  • Contributo Nascita Figlio

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